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VINO NOVELLO

La menzione può essere utilizzata solo per i vini I G T e V Q P R D e possono essere immessi al consumo dal giorno 6 novembre dell'anno di produzione delle uve e devono essere comunque imbottigliati entro il 31 dicembre dello stesso anno Devono avere titolo alcolimetrico volumico totale minimo di almeno 11°C e residuo zuccherino non superiore a 10 g/l Almeno il 30% deve essere ottenuto con macerazione carbonica e l'85% deve essere prodotto nella stessa annata L'annata in etichetta è obbligatoria

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